
di Michele Bartolo-
Abbiamo commentato qualche settimana fa la mancata condanna all’ergastolo dell’omicida di Carol Maltesi, delitto efferato rispetto al quale i Giudici individuavano l’attenuante non nel comportamento del reo ma in quello della vittima, che sarebbe stata, a loro dire, troppo disinibita e anche impudente nel rifiutare l’amore dell’assassino. In quella occasione, abbiamo avuto modo di ricordare che per pervenire ad una pronuncia di condanna il Giudice deve valutare, come previsto dalla legge, la contemporanea presenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. In parole povere, deve verificare che effettivamente l’indagato ha avuto il comportamento illecito sanzionato dalla norma punitiva e che lo ha consapevolmente voluto, in piena libertà.
Non immaginavamo che la discrezionalità o meglio la fantasia di un magistrato giudicante potesse spingersi a valorizzare a tal punto l’indagine sull’elemento soggettivo per ritenere insussistente il reato anche dal punto di vista oggettivo, pure quando l’atto viene effettivamente commesso. E’ il recentissimo caso dei giudici del Tribunale penale di Roma, che hanno escluso la condanna di un uomo, collaboratore scolastico in un istituto superiore di Roma, ovvero il bidello della nostra gioventù, finito sotto processo per avere toccato il sedere di una studentessa.
L’episodio, risalente all’aprile del 2022, non può essere catalogato come violenza sessuale secondo i giudici. Nella sentenza, può leggersi che il fatto è sicuramente avvenuto, le dichiarazioni della ragazza sono pienamente credibili, vi sono riscontri testimoniali, lo stesso indagato ammette l’episodio ma, nonostante tutto, secondo i magistrati, non è possibile condannare il collaboratore scolastico per violenza sessuale, poiché ci si trova di fronte ad un palpeggiamento breve e frutto di una azione scherzosa.
Addirittura, i Giudici vanno oltre e non solo aderiscono alla tesi dell’azione scherzosa sostenuta dall’uomo, ma si avventurano nell’ipotizzare che lo sfioramento dei glutei possa essere stato determinato da una manovra maldestra dello stesso, il quale “ (..) potrebbe, in ragione della dinamica dell’azione, posta in essere mentre i soggetti erano in movimento e in dislivello l’uno dall’altra, avere accidentalmente e fortuitamente attivato un movimento ulteriore e non confacente all’intento iniziale.(..)”.
D’altronde, gli stessi Giudici ben sanno e affermano che anche la natura scherzosa dell’atto non esclude in astratto l’elemento soggettivo richiesto dalla norma punitiva: infatti, in tema di violenza sessuale, il gesto compiuto “ioci causa” o con finalità di irrisione è qualificabile come atto sessuale punibile ai sensi dell’art. 609 bis c.p, allorquando, per le caratteristiche intrinseche dell’azione, rappresenta un’intrusione nella sfera sessuale della vittima. Però, continuano i giudici nella sentenza, “ (..) nel caso di specie, le sopra descritte modalità dell’azione lasciano ampi margini di dubbio sulla volontarietà nella violazione della libertà sessuale della ragazza, considerato proprio la natura di sfioramento dei glutei, per un tempo sicuramente minimo, posto che l’intera azione si concentra in una manciata di secondi, senza alcun indugio nel toccamento(..)”.
La formula utilizzata dai giudici della quinta sezione penale per mandare assolto l’imputato è quindi quella che recita «perché il fatto non costituisce reato». Terminologia che significa: il 12 aprile del 2022 il toccamento, «durato tra i 5 e i 10 secondi» come denunciato dalla studentessa, è avvenuto, ma senza l’elemento soggettivo, ossia l’intenzione da parte dell’uomo di molestare la giovane. Il lettore può trarre le logiche conclusioni da quanto accaduto in questa vicenda.
Solo una precisazione: in un processo si verifica se il fatto concreto rientra nella fattispecie astratta prevista dalla norma, in quanto il legislatore ha già preventivamente compiuto il giudizio di disvalore rispetto ad un determinato comportamento. Ma, nell’applicazione concreta della norma, ora la ragionevolezza del dubbio veramente ci sta abbandonando: la durata breve può escludere la fattispecie sanzionata. Come a dire che un domani potrà essere escluso il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, se il “baciamo le mani” dura una manciata di secondi.