Al via il contributo a fondo perduto: ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

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Dal 15 giugno al 13 agosto è possibile presentare le domande in via telematica – di Sergio Del Vecchio-

Ai nastri di partenza uno dei bonus più attesi fra quelli contenuti nel Decreto Rilancio del 19 maggio scorso. Si tratta del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto che interessa una vasta platea di soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. Il contributo, che è escluso da tassazione e non va restituito, è calcolato sulla base della diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e viene erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante bonifico effettuato su un conto corrente con Iban intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

A chi spetta il contributo

L’Agenzia delle Entrate, nella Guida pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha precisato quali sono i requisiti per accedere alla domanda. Innanzitutto non aver superato la soglia massima, nell’anno 2019, dei 5 milioni di euro di ricavi o compensi calcolati sommando quelli relativi a tutte le attività svolte. Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (agriturismi, allevamento), al posto dei ricavi, devono fare riferimento all’ammontare del volume d’affari quale risulta dalla dichiarazione IVA presentata.

Secondo requisito è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, ossia che quanto fatturato o incassato attraverso i corrispettivi ad aprile 2020 risulti inferiore di almeno il 33% di quanto fatturato o incassato attraverso i corrispettivi ad aprile 2019.

In alternativa a questo importante requisito sono comunque beneficiari del bonus le imprese e i lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e quelli con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), il cui elenco è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate raccomanda di prestare particolare attenzione al calcolo che porterà a determinare il contributo spettante (è consigliabile farsi assistere da un professionista), infatti occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi, quindi alla data delle fatture che ricadono nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Inoltre, nel prendere in considerazione tutte le fatture attive immediate e differite, al netto dell’Iva, effettuate nel mese di aprile, occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972) che ricadono nello stesso periodo, così come delle fatture di cessione di beni ammortizzabili.

Attenzione anche agli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate, che devono considerare l’importo totale dei corrispettivi, sempre al netto dell’Iva, delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione. I commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure le agenzie di viaggio, per cui può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, ma devono ricordarsi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020.

Tabacchi, edicole ed altri esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

Quanto spetta

Una volta determinata la differenza fra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e fatturato e corrispettivi di aprile 2019, l’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale in base a diversi livelli di fatturato:

20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;  10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Particolare non trascurabile: il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta: ai soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo; a quanti hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti; agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir e agli intermediari finanziari ed alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Sono altresì esclusi professionisti e lavoratori dipendenti iscritti alle casse previdenziali e soggetti beneficiari del bonus professionisti bonus lavoratori dello spettacolo previsti dal decreto “Cura Italia” (articoli 27 e 38 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020).

Quando e come presentare le domande

Le istanze per il contributo a fondo perduto devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Le domande devono essere compilate sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed inviate esclusivamente in modalità telematica. Il soggetto richiedente può utilizzare le proprie credenziali o anche delegare un intermediario abilitato.

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