Il tenore di vita e l’assegno di divorzio

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Il resoconto del dibattito tenutosi il 13 giugno a Napoli-

La sentenza 11504 del 10 maggio 2017 contiene una rivoluzionaria interpretazione dei parametri in base ai quali riconoscere o meno il diritto a ricevere un assegno divorzile. L’epocale decisione, che ha suscitato immediato clamore tra l’opinione pubblica, è stata oggetto di analisi e di confronto tra operatori del diritto nell’ ambito del convegno del 13 giugno organizzato dalla Commissione di Diritto di Famiglia del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli presso la sala Auditorium del Palazzo di Giustizia partenopeo.

È stata anche l’occasione per ricordare il dott. Umberto Antico, magistrato applicato alla prima sezione del Tribunale napoletano (specializzata nel diritto di famiglia), la cui recente scomparsa in giovane età ha scosso i sentimenti di tutti gli operatori del settore, non solo per la sua figura professionale, ma anche per la profonda umanità che lo distingueva.

L’incontro è stato introdotto e moderato dall’avv. Francesco Caia, ex Presidente del Consiglio dell’Ordine napoletano, ora delegato al Consiglio Nazionale, il quale ha preliminarmente ricordato il cambiamento della società negli ultimi decenni, l’aumento del numero di famiglie con doppio reddito, e le altre sentenze della Cassazione, immediatamente antecedenti o successive a quella in commento, aventi diversa interpretazione delle norme.

La prima relazione è stata affidata al dott. Stefano Celentano, giudice della 1^ sezione bis, il quale ha analizzato in profondità ogni dettaglio della sentenza, partendo dalla considerazione che le conclusioni della Cassazione erano ampiamente prevedibili. Celentano ha sottolineato come, giustamente, la suprema Corte abbia ripetuto il concetto di estinzione del rapporto di coniugio all’indomani del divorzio, e come le parti non debbano più essere considerate ex consorti, ma singoli individui. Da ciò discenderebbe la corretta interpretazione della legge sul divorzio (risalente al 1970), che mai ha parlato di tenore di vita quale parametro cui far riferimento per il riconoscimento dell’assegno, che è poi la prima fase d’indagine che l’organo di giustizia deve compiere. Tale indagine deve valutare, in modo scrupoloso, due circostanze: che il coniuge richiedente non abbia mezzi adeguati, o che non possa procurarseli per motivi oggettivi. Il riconoscimento, dunque, non avviene più in ragione del matrimonio, ma in sua considerazione. Celentano ha messo in luce il rovesciamento delle prospettive cui è giunta la Cassazione nella sua valutazione progressista della fattispecie, dallo stesso condivisa. Ha, infatti, ripetuto il passaggio che la Cassazione ha operato, ovvero che, a ventisette anni dalla storica sentenza a Sezione Unite (che consolidò il principio del tenore di vita), quel parametro non è più attuale, e siccome il rapporto matrimoniale è da considerarsi estinto, appare indebita la prospettiva della sua ultrattività. “I mutamenti sociali”, ha detto Celentano,“impongono una revisione dei parametri.” Dunque, auto-responsabilità dei singoli, e dissolubilità del vincolo: “il riconoscimento dell’assegno può essere un ostacolo all’autodeterminazione dell’individuo, libero di crearsi una nuova vita”.

Il Dott. Antonio Casoria, Presidente della Sezione Persone e Famiglia della Corte di Appello di Napoli, ha, invece, mostrato molte più perplessità sulla decisione, ritenendola di difficile applicazione pratica. Egli ha soprattutto stigmatizzato il concetto di adeguatezza dei mezzi di sostentamento, che restano privi di un parametro: “A cosa si deve fare riferimento?”, ha detto, “Alla condizione sociale? Alla vita prematrimoniale? A quella matrimoniale?”. Casoria, molto più conservatore del più giovane collega Celentano, ha invitato a non semplificare, perché numerosi sono i problemi interpretativi che si aprono, e che potranno determinare una grossa oscillazione della giurisprudenza. Ha, inoltre, ribadito che si tratta di una sentenza di singola sezione, che, quindi, non può essere vincolante per tutti gli altri giudici, e che si dovrà sempre valutare caso per caso.

La giornata si è conclusa con l’intervento dell’avv. Maria Giuseppina Chef, coordinatrice della Commissione Famiglia, la quale ha sottolineato come la sentenza era già nell’aria, e come le nuove normative spingano da anni l’unione matrimoniale verso un fatto privato, e non più pubblico.

Le conclusioni dell’avv. Caia sono state un invito a tutti gli operatori del diritto affinché si lavori insieme per un avanzamento consapevole della società, e per adeguare il Paese ai nuovi costumi.

Di certo la sentenza della Cassazione ha aperto un nuovo solco, e ora si vedrà come risponderanno i giudici dei Tribunali italiani. Sicuramente andrà ristudiato l’istituto del matrimonio, e di tutte le forme di famiglia moderna, cercando di comprendere in che direzione vengano spinte, mai tralasciando che esse rappresentano formazioni sociali all’ interno delle quali si crea la cultura di un popolo e la sua trasmissione. Le rivoluzioni in questi ambiti non si attuano recependo le istanze della società, ma analizzandole e dandone la più adeguata interpretazione per la sua più giusta evoluzione.

Giorgio Coppola

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